Lo Studio legale ha ottenuto una sentenza a favore del proprio assistito, una società che aveva realizzato lavori di ristrutturazione di un compendio immobiliare dopo aver regolarmente sottoscritto un contratto di appalto per opere edili.Il committente, al completamento dei lavori di ristrutturazione, si era rifiutato di pagare il saldo dell’appalto e aveva richiesto la corresponsione di una somma di denaro a titolo di penale, lamentando che i lavori erano stati eseguiti in ritardo rispetto ai tempi concordati.La sentenza, dopo aver affrontato gli aspetti di diritto della clausola penale prevista in un contratto di appalto, le varianti richieste dal committente in sede di esecuzione dei lavori e l’art 1665 c.c che disciplina le verifiche e il collaudo dell’opera compiuta, rigetta le pretese del committente e lo condanna al pagamento delle somme che arbitrariamente si era rifiutata di corrispondere.A sostegno delle motivazioni sviluppate nella sentenza il Tribunale di Civitavecchia, richiamando gli orientamenti della giurisprudenza prevalente, compresi quelli della Suprema Corte di Cassazione, stabilisce che “la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuito. L’efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell’opera, l’onere di fornire la prova della colpa dell’appaltatore” (cfr. Corte di Cassazione Ordinanza n. 21515 del 20/08/2019; Corte Cassazione Civile Sez. II, 02/04/2019, n.9152). Anche in presenza di una clausola penale pattizia, l’appaltatore può sempre provare che l’inadempimento o il ritardo nell’esecuzione dei lavori sia stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa ad egli non imputabile (cfr. Corte d’Appello Genova Sez. I, Sentenza 27/6/2019 – Tribunale Taranto Sez. I, 26/3/2019 – Tribunale Grosseto, 28/1/2019).Si evidenzia, infine, che qualora non siano formulate riserve o osservazioni in sede di collaudo, ciò equivale ex art. 1655 (rectius art. 1665) c.c. ad accettazione dell’opera sia per i profili tecnici che per quelli economici.”